Iscrizione al SSN del cittadino UE
Il cittadino comunitario (UE) può richiedere l’iscrizione al SSN se in possesso di un contratto di lavoro e dei requisiti previsti dalla normativa vigente anche in assenza dell’ iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza. Pertanto il cittadino comunitario dovrà presentare, ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, una autocertificazione da cui risulti la sua residenza o domicilio nel territorio della ASL ove richiede l’iscrizione, e il carico familiare per la relativa iscrizione nei casi previsti.
Non potrà invece essere autocertificata la situazione lavorativa: eventuali contratti di lavoro o iscrizioni alla camera di commercio per i lavoratori autonomi. Spetterà poi alla ASL inviare al Comune una lista delle autocertificazioni per le verifiche di rito.
Si fa presente che a proposito della TEAM è stato commesso un errore nella precedente Circolare prot. n. 75347/4V/20 del 10 luglio 2007 “Assistenza sanitaria per i cittadini UE e loro familiari” nel punto in cui si enuncia:: “La Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) viene rilasciata dal Paese di appartenenza, pertanto l’Italia non può rilasciare la TEAM a cittadini di altri paesi europei, anche se iscritti al SSN” .
Si coglie pertanto l’occasione di rettificare quanto sopra esposto e di specificare che la TEAM spetta a tutti i cittadini comunitari che prestano attività lavorativa in Italia ( e che per questo pagano l’addizionale regionale dell’IRPEF da cui deriva il pagamento al SSN), e che sono in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione al SSN. In caso di lavoratori con contratto a tempo determinato l’iscrizione al SSN e la validità della TEAM saranno commisurati alla durata del contratto di lavoro.
La TEAM (e l’iscrizione al SSN) spetta anche ai familiari a carico del lavoratore e a coloro che godono di una pensione italiana ed ai loro familiari a carico
Da quanto premesso si ribadisce che la normativa vigente distingue tra soggiorno per periodi inferiori a tre mesi e soggiorno per periodi superiori a tre mesi.
Per soggiorni inferiori a 3 mesi non è prevista per i cittadini UE l’iscrizione al SSN se non per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di Modelli E106 con validità trimestrale.
Per soggiorni superiori a 3 mesi, l’iscrizione al SSN è prevista nei seguenti casi:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
c) familiare di cittadino italiano;
d) possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
e) presenza di stato di disoccupazione con iscrizione alle liste di collocamento o ad un corso di formazione professionale;
f) possesso di uno dei seguenti Modelli comunitari: E106, E109, E120, E121.
Per le procedure e le modalità di iscrizione dei singoli casi sopra esposti si rimanda alle indicazioni già fornite nelle precedenti Circolari.
Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente previste dalla normativa vigente, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che comporta l’iscrizione a tempo indeterminato al SSN.
L’iscrizione potrà essere effettuata presentando l’attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
Si comunica, infine, che il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all’anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di studio, può effettuare l’iscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste dalla Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Salute e dalle Linee Guida della Regione Lazio - DGR n. 2444/2000 per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.
In questo caso il comunitario è tenuto alla sottoscrizione dell’autocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.
Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinché le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.
Si riserva di fornire al più presto indicazioni sulle modalità di erogazione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).