Pani Makowska ... In quali casi rischio di perdere il diritto all’assegno di mantenimento? RISPOSTA: L’art. 710 c.p.c. prevede la possibilità per i coniugi di chiedere, in qualunque momento, la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli minori, e in tale ottica ciascun coniuge può ricorrere al Tribunale per far revocare o quanto meno modificare il provvedimento con il quale il giudice della separazione abbia disposto in favore dell’altro coniuge un assegno di mantenimento.Naturalmente devono ricorrere determinate circostanze, ad es: nel caso in cui la moglie abbia cominciato a svolgere una propria attività lavorativa e percepisca quindi un proprio reddito, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice perché questi riduca proporzionalmente l’importo dell’assegno di mantenimento a suo carico oppure addirittura lo esoneri dal corrispondere gli alimenti alla moglie, divenuta ormai autosufficiente. In caso di divorzio, oltre alla possibilità di ricorrere al giudice in qualunque tempo ex art. 710 cpc qualora ricorrano circostanze tali da chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, solo le nuove nozze dell'ex coniuge creditore dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, fanno cessare automaticamente l'obbligo, a carico dell'altro, di corrispondergli l'assegno stesso, ma non la semplice instaurazione di una convivenza "more uxorio", non implicando la stessa alcun diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 1996, n. 9505) In altre parole, se il coniuge che percepisce l'assegno di divorzio si sposa nuovamente (ovviamente con altra persona) perde il diritto all'assegno di mantenimento, mentre se inizia una convivenza, questa, con l'attuale normativa, non determina automaticamente la perdita del diritto all'assegno.