Mam! vioolcia czytaj! Masz tu wszystko!!!!!!! Controversie Il tentativo di conciliazione, ora obbligatorio, vale anche in ambito sanitario Errori medici È operativa la legge che prevede un nuovo modo di ottenere giustizia prima di andare in Tribunale
Come chiedere i danni al dottore
Adesso ci si dovrà affidare a un mediatore, per tentare un accordo Le norme mirano a ridurre il lavoro dei Tribunali e a soddisfare i cittadini che chiedono tempi brevi per la soluzione dei conflitti Reati La mediazione non è obbligatoria se ci si costituisce parte civile in un processo penale
N e abbiamo parlato un anno fa come di una realtà di là da venire, ma adesso il Decreto legislativo del 4 marzo 2010 è «operativo». Dal 21 marzo, se si vogliono far valere i propri diritti per tutta una serie di materie, compreso il risarcimento dei danni derivati da errore medico, prima di far causa rivolgendosi al Tribunale Civile, è obbligatorio passare per un tentativo di mediazione. Scopo della legge: alleggerire il peso che grava sui Tribunali e venire incontro ai cittadini che chiedono tempi brevi per la risoluzione dei conflitti. E se fino a poco fa ancora si discuteva sull' opportunità di questa legge, ora non resta che applicarla. E conoscerla. Anche perché adesso sono chiari molti elementi che sono stati precisati dal Ministero di Giustizia nel corso dell' anno, come l' elenco dei "mediatori" autorizzati e le cifre che i cittadini sono chiamati a sborsare per la richiesta di mediazione (vedi scheda a fianco). Per di più, si è già maturata un po' di esperienza perché, anche se fino al 20 marzo la mediazione non era obbligatoria, era però possibile. E si sono visti i primi tentativi anche in ambito sanitario (come quelli riportati nei box sotto) che risultano davvero "innovativi" per le soluzioni che si sono trovate per mettere d' accordo pazienti e medici. «Quello che va chiarito - spiega Liliana Ciccarelli, responsabile del settore Conciliazione di Cittadinanzattiva-Tribunale dei diritti del malato - è che la mediazione non è nè un tentativo da riservare alle cose di poco conto, né un obbligo puramente formale da espletare prima di andare a occuparsi seriamente del caso in Tribunale. Il passaggio della mediazione è vincolante indipendentemente dal valore economico delle lite o dalla gravità degli errori medici. La mediazione non è invece obbligatoria quando un cittadino abbia subito un danno, derivante da reato, e decida di costituirsi parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno stesso». Ma chi si è finora proposto come organismo di mediazione? Non in pochi. Se si scorre l' elenco del ministero della Giustizia si trovano 630 riferimenti che corrispondono ad altrettante sedi accreditate di 197 organismi. A fare la parte del leone sono le Camere di Commercio che vantano una lunga esperienza in tema di mediazione, anche se (finora) in tutt' altri settori della sanità; seguono gli Ordini degli avvocati e numerosi organismi privati. Tutti gli enti autorizzati possono fare mediazione in qualsiasi campo. «Per questo - ricorda Ciccarelli - bisogna andare a vedere "chi" sono i mediatori e che formazione hanno», cosa che è facilmente fattibile consultando i regolamenti dei vari enti pubblicati sul sito del Ministero. Aggiunge Stefano Cardinale, cofondatore di un organismo di conciliazione internazionale al lavoro ora anche in Italia: «È evidente che se un ente ha a disposizione molti mediatori, con preparazioni diverse, tra cui anche dei medici, non farà che affidare a loro le liti con aspetti sanitari e questo consentirà di risparmiare sulle spese di un consulente medico, spese che verrebbero sostenute dalle parti in lite». Gli stessi medici, un anno fa, avevano detto di essere pronti a diventare mediatori in prima persona. Il progetto ha avuto un seguito. Spiega Gabriele Peperoni, segretario nazionale della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri: «Gli Ordini numericamente più forti organizzeranno servizi di mediazione propri, come d' altronde ha già fatto l' Ordine di Roma, e a maggio il presidente della Fnomceo e del Consiglio nazionale forense stileranno un accordo per attivare scuole di formazione in collaborazione». «L' idea di mettere insieme nei corsi avvocati e figure professionali diverse, come i medici, è senz' altro buona per formare mediatori specializzati in diversi settori. Comunque, il vero nodo di questa legge - commenta Fabio Florio, coordinatore della Commissione mediazione e conciliazione al Consiglio Nazionale Forense - per noi non è tanto la formazione quanto la necessità di aggiustamenti, come l' eliminazione dell' obbligatorietà e la previsione della necessaria assistenza di un avvocato per le parti». Sul fronte formazione, si è attivata anche Cittadinanzattiva, che sta lavorando alla preparazione congiunta di medici, avvocati e responsabili del Tribunale dei diritti del Malato: il primo seminario pilota (in collaborazione con Assomedico e Mediare, ente di formazione accreditato dal ministero della Giustizia) partirà il 16 aprile. Precisa Liliana Ciccarelli: «Le iniziative di formazione sono certo molte, ma ricordiamo che tutti gli enti organizzatori per poter operare devono essere autorizzati dal ministero della Giustizia e che gli "studenti" debbono fare 50 ore di corso per imparare specifiche tecniche di mediazione, indipendentemente dalla loro formazione precedente. E comunque sarà soprattutto il tempo a "fare giustizia", eliminando dalla scena chi è poco serio o chi è impreparato». Ma chi, tra i due "contendenti", sceglie l' ente mediatore? «Chi per primo presenta istanza a un organismo» risponde Ciccarelli. E se la controparte non accetta? «Fermo restando che per legge il mediatore deve dichiarare i casi di incompatibilità (per esempio, legami di qualsiasi genere con la controparte), se ci sono reali difficoltà, magari logistiche, si può vedere se l' ente prescelto è "convenzionato" con altri più raggiungibili - conclude la responsabile del settore Conciliazione di Cittadinanzattiva-Tribunale del malato . «Ma - precisa Stefano Cardinale - l' organismo può anche proporre di fare la mediazione in "deroga alle sede", cioè in un luogo diverso dalle sue sedi». Insomma le mediazione ci viene davvero incontro. Daniela Natali RIPRODUZIONE RISERVATA **** I passaggi necessari per «fare pace» Le novità Errori medici: il passaggio attraverso la mediazione, prima di rivolgersi ai Tribunali (legge n.28 del 4 marzo 2010 in vigore dal 20 marzo 2011) è obbligatorio per 11 settori, tra cui il "risarcimento del danno derivante da responsabilità medica". A chi rivolgersi: sul sito del ministero della Giustizia, www.giustizia.it, c' è l' elenco di tutti gli organismi di mediazione autorizzati. Tempi: il tentativo di mediazione deve risolversi in 4 mesi. Incontri: il mediatore prevede solitamente un incontro con entrambe parti, un incontro con ciascuna e un ultimo incontro in cui arrivare alla mediazione. Ma gli incontri possono diventare anche 7-8. Risultati: se si raggiunge un accordo viene registrato dal Tribunale. Se l' accordo non si raggiunge, il mediatore "può" formulare una sua proposta, o "deve" formularla se c' è una richiesta concorde delle parti. Costi: le tariffe approvate dal Ministero (con D. M. del 18 ottobre 2010) vanno da un minimo di 65 euro (per ciascuna parte) per liti con valore sino a 1.000 euro e salgono fino ad un massimo di 9.200 euro per liti oltre i 5.000.000 euro. Per saperne di più Gli organismi di mediazione autorizzati sul sito del ministero della Giustizia www.giustizia.it